PRIMO PIANO Argomento:Stampa/In genere Autore: Giancarlo Tartaglia
Direttore della FNSI - Federazione nazionale stampa italiana

LE NORME SULL'ACCESSO ALLA PROFESSIONE GIORNALISTICA

L'accesso alla professione giornalistica è regolato nel nostro ordinamento giuridico dalla legge 3 febbraio 1963, n.69, istitutiva dell'ordine professionale.

Con l'entrata in vigore della legge è stato realizzato l'albo dei giornalisti. L'iscrizione all'albo è requisito necessario e indispensabile per chi voglia esercitare l'attività di giornalista, perchè l'esercizio dell'attività, senza essere iscritti all'albo, configura, come per tutte le professioni intellettuali provviste di albo (medici, avvocati, ingegneri, architetti ecc.), un reato di natura penale: l'esercizio abusivo di professione, espressamente vietato e sanzionato dall'art.348 del Codice Penale.

Nasce, ovviamente, spontanea la domanda se l'esistenza di un albo dei giornalisti e il conseguente divieto di esercitarne la professione, se non vi si è iscritti, non contrasti con il primo comma dell'art. 21 della Carta Costituzionale il quale sancisce che "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". La questione ha appassionato per anni il dibattito politico e dottrinario, ancor prima dell'approvazione della legge sin dai lavori dell'Assemblea Costituente, e, per la sua importanza sullo svolgimento della corretta vita democratica, non poteva non investire la Corte Costituzionale, che si è espressa più volte in merito e, in particolare, con la sentenza del 21-23 marzo 1968, n.11, nella quale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della legge, precisando che fermo il diritto di tutti i cittadini di esprimersi attraverso la stampa (art.21 della Costituzione), l'iscrizione all'albo è requisito necessario, non per scrivere su periodici di qualsiasi natura, ma per esercitare il giornalismo come professione abituale ancorchè non esclusiva.

Sgombrato il terreno dai dubbi di costituzionalità, vediamo, allora, come si diventa giornalisti.

La legge, dicevamo, ha istituito "l'albo professionale dei giornalisti", l'albo è suddiviso in due elenchi: quello dei giornalisti "professionisti" e quello dei giornalisti "pubblicisti".

Cosa occorre per diventare giornalista professionista?

Possono iscriversi nell'elenco dei giornalisti "professionisti", tutti coloro che, cittadini italiani, abbiano svolto un periodo di pratica in una testata giornalistica per almeno 18 mesi e che al termine di questo periodo di praticantato abbiano superato gli esami di idoneità professionale.

Per svolgere la "pratica" di diciotto mesi, occorre essere assunti con la qualifica di "praticante" in un giornale quotidiano o nel "servizio giornalistico della radio o della televisione", o in una agenzia di stampa con almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari, o in un periodico a diffusione nazionale e con almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari. Così prevede l'art.34 della legge. Nel tempo, però, la rigidità della norma è stata attenuata, anche sotto la pressione di interventi della Magistratura, per adeguarla ai notevoli mutamenti che in questi quarant'anni ha subito la professione giornalistica. Facciamo alcuni esempi. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine in un primo tempo aveva interpretato la norma nel senso che il praticantato si potesse svolgere in un giornale quotidiano, nel quale ci fosse almeno un giornalista professionista redattore ordinario. La Magistratura ha negato questa interpretazione, sostenendo che la norma di legge non prevede per i quotidiani e per il servizio giornalistico radiotelevisivo, a differenza che per i periodici e le agenzie di stampa, nessun numero minimo di giornalisti professionisti dipendenti per poter svolgere il praticantato.

Ancora, dopo la sentenza della Corte Costituzionale (n.202 del 1986) che ha liberalizzato l'accesso all'emittenza radiotelevisiva privata, si è diffuso il fenomeno delle radio e delle televisioni locali. Anche in questo caso, il Consiglio Nazionale dell'Ordine si è trovato nella necessità di dover interpretare la norma di legge sul praticantato, individuando una soluzione empirica, ovvero equiparando le emittenti locali ai periodici e, quindi, richiedendo il requisito della presenza di almeno quattro giornalisti professionisti redattori ordinari per potere abilitare l'emittente all'assunzione di praticanti. Anche questa interpretazione è stata, però, modificata dalla Magistratura sulla base del principio che il richiamo al servizio giornalistico della radio e della televisione, di cui al primo comma dell'art.34 della legge, non può più riferirsi esclusivamente al servizio pubblico, ovvero alla RAI, ma deve estendersi anche ai servizi giornalistici dell'emittenza privata, nazionale e locale, stante che una norma di legge deve essere interpretata sulla base dell'evoluzione del quadro giuridico complessivo.

La difficoltà, come si è visto, di applicare una norma troppo rigida nella sua formulazione letterale, ad una realtà in continuo mutamento ha indotto il Consiglio Nazionale dell'Ordine (16 marzo 1988) ad approvare una delibera che interpreta il dettato normativo in termini di migliore flessibilità, pur salvaguardando lo spirito e i principi che il legislatore degli anni '60 intendeva codificare con l'art.34.

Oggi, quindi, a seguito della delibera dell'Ordine, per lo svolgimento del praticantato non è più necessario fare riferimento alle presenze numeriche previste dalla legge, purchè i necessari requisiti di professionalità siano riscontrabili sulla base di precisi criteri di valutazione quali:

"a) la consistenza delle strutture redazionali ed organizzative editoriali di ciascuna azienda e la presenza nelle testate, regolarmente registrate, di caratteristiche di completezza operativa tali da assicurare al tirocinante la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza dell'attività giornalistica;

b) la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico svolto e la sussistenza dei requisiti del rapporto di praticantato (adeguato e continuativo impegno di prestazioni redazionali sia nel campo dell'informazione - secondo metodi e strumenti di lavoro: accesso alle fonti o agli eventi di pertinenza dei vari servizi: cronaca, sport, spettacolo, politica interna, estera, economica, ecc. - sia in quello correlativo della compilazione; inserimento organico del lavoratore nell'azienda; sussistenza del rapporto gerarchico);

c) la non precarietà delle iniziative editoriali, che devono essere presenti sul mercato almeno da un anno, e l'affidamento della direzione a iscritti all'albo".

Come è evidente, il Consiglio dell'Ordine ha sostituito alla rigida imposizione normativa una serie di criteri interpretativi che abilitano, di fatto, gli Ordini regionali allo svolgimento di compiti ispettivi per la verifica, caso per caso, della sussistenza dei requisiti minimi necessari perché in una determinata realtà editoriale si possa correttamente svolgere il praticantato. Un "adeguamento" della legge alle nuove esigenze, che ha trovato riconoscimento giuridico da parte della Corte di Cassazione, che con sentenza del 29 novembre 1996, n.34080 ha stabilito che la normativa dell'art.34 della legge deve essere interpretata avendo riguardo "non tanto alla rigida e formalistica valorizzazione del singolo requisito atomisticamente considerato, bensì allo scopo che essa persegue: vale a dire, la realizzazione d'un utile efficace e completo tirocinio del praticante".

L'esaltazione del potere ispettivo dell'Ordine ha consentito, di fatto, di superare un'altra rigidità prevista dalla legge, ovvero il requisito formale della dichiarazione da parte del direttore responsabile della testata che il praticante ha iniziato e concluso il periodo di pratica giornalistica. Oggi, infatti, grazie alle evoluzioni interpretative dell'Ordine e della magistratura, la dichiarazione del direttore responsabile non è più un requisito necessario per l'iscrizione nel registro dei praticanti in quanto gli Ordini regionali possono procedere al riconoscimento d'ufficio del praticante quando ne riscontrino tutti i presupposti sostanziali.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, anche, il possesso del titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore. In assenza di titolo di studio si può, comunque, accedere al praticantato superando un esame di cultura generale, composto da una prova scritta e da una prova orale.

Le scuole di giornalismo

E' evidente, da quanto sopra esposto, che per poter diventare giornalisti professionisti è necessario, in base alla legge del '63, essere assunti da un'azienda editoriale in qualità di praticante. Esiste, però, oggi, un accesso alla professione alternativo all'assunzione come praticante in una azienda editoriale, quello delle scuole di giornalismo. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine, infatti, dopo l'esperienza delle borse di studio sperimentate contrattualmente per alcuni anni dalla Fieg e dalla Fnsi, ha saputo definire, muovendosi nei limiti della legge, un diverso iter di accesso professionale.

L'Ordine, ormai da più di un decennio, ha approvato uno schema di indirizzo per quelle scuole di giornalismo che intendono richiederne il riconoscimento. Attualmente le scuole di giornalismo ed i corsi di specializzazione post-laurea riconosciuti dall'Ordine sono quelli che riportiamo di seguito, con i relativi indirizzi ed i siti web.

Tutti questi corsi sono articolati sullo stesso schema: sono a numero chiuso (definito biennalmente dal Consiglio Nazionale dell'Ordine), sono di durata biennale, consentono l'iscrizione nel registro dei praticanti e conseguentemente l'accesso agli esami di idoneità professionale.

Oltre queste scuole, ve ne sono numerose altre, come esistono vari corsi di giornalismo, anche per corrispondenza. Attenzione, però, perché queste scuole rilasciano diplomi di frequenza che non costituiscono titolo per l'esercizio della professione, né consentono di accedere agli esami professionali. Identico discorso vale per i corsi di laurea in scienza della comunicazione o giornalismo che da qualche anno sono stati aperti in alcune Università italiane. Anche in questi casi il conseguimento della laurea non costituisce titolo per diventare giornalista.

ISTITUTO "CARLO DE MARTINO" PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO di Milano (promosso dall'Associazione "Walther Tobagi" per la formazione al giornalismo, dall'Ordine dei giornalisti della Lombardia e dalla Regione Lombardia)

20124 MILANO - Via Fabio Filzi, 17

Tel. 02.6749871 - Fax 02.67075551

Sito Web: http://www.odg.mi.it

E-mail: ifg@lycosmail.com

Direttore: Gigi Speroni

ISTITUTO PER LA FORMAZIONE AL GIORNALISMO di Urbino (promosso dall'Ordine dei giornalisti delle Marche, dall'Università degli Studi di Urbino e dalla Regione Marche)

61029 URBINO - Via della Stazione 150/D

Tel. 0722.350581 - Fax 0722.328336

Sito Web: http://www.uniurb.it/giornalismo

E-mail: segreteria ifg@uniurb.it

Direttore: Lella Mazzoli

Direttore dei corsi: Silvano Rizza

SCUOLA SUPERIORE DI GIORNALISMO di Bologna (promossa dall'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, dall'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia e dall'Associazione per la formazione al giornalismo dell'Emilia Romagna)

40138 BOLOGNA -Villa Pallavicini Gandolfi - Via Martelli, 22/24

Tel. 051.6024560 - Fax 051.6024561

Sito Web: http://www.lettere.unibo.it/didattica/scuola/giornalismo

Direttore: Angelo Varni

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - SEZIONE GIORNALISMO di Milano (promossa dall'Università Cattolica di Milano)

20123 MILANO - Università Cattolica Sacro Cuore - Via S. Agnese 2, III piano

Tel. 02.72342992 - Fax 02.72342815

Sito Web: http://www.unicatt.it/milano

Direttore: Mario Mauri

CENTRO ITALIANO DI STUDI SUPERIORI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO IN GIORNALISMO RADIOTELEVISIVO di Perugia (fondato dalla Rai e dall'Università di Perugia in collaborazione con l'Ordine Nazionale dei dei giornalisti e la Regione Umbria)

06077 PONTE FELCINO - Villa Bonucci - Via G. Puccini, 253

Tel. 075.5918204/5/6/7 - Fax 075.5918298

Sito Web: http://www.sgrtv.it

E-mail: sgrtv@sgrtv.it

Direttore: Vittorio Fiorito

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GIORNALISMO - LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE "GUIDO CARLI" (LUISS) (promossa dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e dall'Università Luiss - Facoltà di Scienze Politiche)

00162 ROMA - Via Tommasini, 1

Tel. 06-8522531 - 06.85225558 - Fax 06.86506515

Sito Web: http://www.luiss.it

E-mail: giornalismo@luiss.it

Direttore: Luciano L. Pellicani

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANALISI E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE - INDIRIZZO IN GIORNALISMO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "TOR VERGATA" (promossa dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e dall'Università di "Roma - Tor Vergata" - Facoltà di Lettere e Filosofia)

00198 ROMA - c/o Istituto San Leone Magno - Largo di S. Costanza, 1

Tel. 06.84240912/3 - Fax 06.84240913

Sito Web: http://www.scuolacomunicazione.uniroma2.it

E-mail: info@scuolacomunicazione.uniroma2.it

Direttore: Franco Salvatori

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - INDIRIZZO IN GIORNALISMO - LIBERA UNIVERSITA' MARIA SS. ASSUNTA (LUMSA) (promosso dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e Molise e dalla Libera Università Maria SS. Assunta (Lumsa) - Facoltà di Lettere e Filosofia)

00193 ROMA - Via della Traspontina, 21

Tel. 06.68422200/68422292 - Fax 06.6878357

Sito Web: http://www.lumsa.it

E-mail: lettere@lumsa.it

Direttore: Claudio Vasale

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE - INDIRIZZO IN GIORNALISMO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO (promosso dall'Ordine dei Giornalisti della Sicilia e dall'Università di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione )

90139 PALERMO - P.za Ignazio Florio, 24

Tel.091.321536/321547 - Fax 091-321665

Sito Web: http://www.unipa.it

E-mail: labgior@unipa.it

Direttore: Antonio La Spina

Come si diventa giornalisti pubblicisti?

Nell'ambito dell'albo professionale esiste, però, un altro elenco, quello dei giornalisti pubblicisti, intendendosi per tali coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

La differenza tra il giornalista professionista ed il giornalista pubblicista diventa di giorno in giorno più confusa, anche sulla base della evoluzione contrattuale che in pratica è arrivata a non fare più alcuna distinzione tra le due figure. Di norma, tuttavia, mentre il giornalista professionista è colui che esercita esclusivamente l'attività giornalistica, il giornalista pubblicista è un soggetto che svolge altre attività ma che collabora con una certa frequenza con testate giornalistiche.

Per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti non occorre superare alcun tipo di esame, ma basta documentare di aver svolto per un biennio attività pubblicistica retribuita. Per attività pubblicistica deve intendersi la scrittura di articoli o la realizzazione di servizi radiofonici o televisivi. Gli articoli possono essere firmati o siglati o anche anonimi purchè certificati dai direttori delle testate presso le quali sono stati pubblicati. Gli articoli possono essere scritti per più testate e almeno in parte devono risultare retribuiti. La legge non stabilisce quanti articoli siano necessari, ma nella interpretazione dei singoli Ordini regionali la quantità minima è di solito di 60, 70 articoli.

La domanda di iscrizione nell'elenco dei giornalisti pubblicisti deve essere presentata al Consiglio Regionale dell'Ordine, nella cui circoscrizione territoriale si ha la residenza e deve essere accompagnata dalle copie dei giornali (o delle cassette in caso di servizi radiotelevisivi) su cui sono stati pubblicati gli articoli e dalle dichiarazioni dei direttori responsabili che ne attestino la paternità, nonché della certificazione idonea (ricevute, dichiarazioni dei redditi o altro) a dimostrare che l'attività pubblicistica, almeno in parte, è stata retribuita. Anche per quanto riguarda questo requisito la legge non richiede un quantum di retribuzione minima nel biennio, né gli ordini, nazionale e regionali, sono mai intervenuti per definirlo. Quindi, se è necessario che l'attività pubblicistica risulti retribuita, non è importante quanto sia stata retribuita.



LINK:
http://www.fnsi.it


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