Introduzione: cos'è la rettifica?
Il diritto alla libera espressione del pensiero (tutelato dall'articolo 21 della Costituzione) può talvolta entrare in conflitto con altri diritti costituzionalmente garantiti. Nel caso in cui il diritto di cronaca (che è uno dei modi in cui la libera espressione del pensiero si sostanzia) confligga con i diritti della personalità - ossia qualora un soggetto (persona fisica o giuridica) si senta leso da una notizia resa attraverso i mass media - c'è uno strumento che può aiutare il soggetto che si ritiene danneggiato, senza dover ricorrere all'autorità giudiziaria.
Il riferimento è al diritto di rettifica, sancito dall'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 e dagli artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981, che rappresenta uno strumento riparatorio sui generis. Esso tende, infatti, non ad accertare la verità oggettiva, bensì ad arricchire la notizia divulgata con una verità soggettiva, cioè con l'interpretazione dei fatti resa da colui che si ritiene leso. Secondo molti commentatori una tempestiva rettifica possiede talvolta un'efficacia riparatoria assai maggiore del risarcimento pecuniario del danno. Un risarcimento anche sostanzioso, infatti spesso non restituisce l'immagine pubblica precedente ad una notizia diffamante. Insomma "Chi di penna ferisce, di penna perisce".
La rettifica di una notizia resa a mezzo stampa è disciplinata dall'articolo 10 della legge 223 del 1990 (cosiddetta "legge Mammì"), che ha sostituito l'articolo 7 della legge 103 del 1975.
La rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa è invece regolata dall'articolo 42 della legge 416/81, che ha sostituito l'articolo 8 della legge 47 del 1948.
2. Diversità tra stampa e tv
Su entrambi i media la condizione, cui è legata l'ammissibilità del ricorso alla rettifica, è la lesività della notizia da rettificare.
Tale lesività è, tuttavia, considerata da un punto di vista oggettivo nel caso della tv. L'articolo 10 della legge 223 del 1990 recita infatti al secondo comma:
"Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni contrarie a verità, ha diritto di chiedere al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alle persone da loro delegate al controllo della trasmissione che sia trasmessa apposita rettifica, purché questa ultima non abbia contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali".
Tale concetto è ribadito nella recentissima legge 112 del 2004 (cosiddetta "legge Gasparri" recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI -Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione), la quale all'articolo 4, comma 1, recita:
"e) la trasmissione di apposita rettifica, quando l'interessato si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni o notizie contrarie a verità, purché tale rettifica non abbia contenuto che possa dare luogo a responsabilità penali o civili e non sia contraria al buon costume;".
Nella disciplina della rettifica di una notizia diffusa a mezzo stampa la lesività della stessa può essere, invece, anche solo soggettiva. L'articolo 42 della legge 416 del 1981 dispone infatti che
"Il direttore, o comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le dichiarazioni non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale".
Nel caso della tv, quindi, la fondatezza delle richiesta di una rettifica è legata alla falsità oggettiva della notizia da rettificare (trasmissioni contrarie a verità: parametro oggettivo); mentre per la stampa è sufficiente che la notizia sia soggettivamente ritenuta lesiva o contraria a verità dal richiedente la rettifica (atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità: parametro soggettivo).
Appare palese quanto più ampia sia la tutela accordata al soggetto che si senta offeso da una notizia a mezzo stampa. Allo stesso tempo va tuttavia ricordato che solo per difendersi da una notizia diffusa a mezzo tv è possibile ricorrere all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
L'articolo 10 della legge 223 del '90 ai commi tre e quattro recita infatti:
"3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta al Garante, che provvede ai sensi del comma 4.
4. Fatta salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a tutela dei diritti soggettivi, nel caso in cui il concessionario privato o la concessionaria pubblica ritengano che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono entro il giorno successivo alla richiesta la questione al Garante che si pronuncia nel termine di cinque giorni. Se il Garante ritiene fondata la richiesta di rettifica, quest'ultima, preceduta dall'indicazione della pronuncia del Garante stesso, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive alla pronuncia medesima".
3. Modalità della rettifica
Per quanto riguarda le trasmissioni televisive (legge 223 del 1990, art. 10, c. 3) la rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla ricezione della relativa richiesta, nella fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi.
Per quanto riguarda la stampa l'art. 8 della legge 47 del 1948 (come modificato dall'art. 42 della legge 416 del 1981) recita che:
"Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
4. In caso di rifiuto di una pronta rettifica da parte della tv o del giornale
Come già riportato nel paragrafo precedente il Garante può obbligare il concessionario televisivo a trasmettere la rettifica (legge 223 del 1990, art 10, cc. 3 e 4). Se il concessionario non ritiene fondata la richiesta di rettifica, è l'Autorità per le comunicazioni a decidere entro cinque giorni se dar seguito alla richiesta o dichiararne l'infondatezza su richiesta del concessionario o del soggetto che si ritiene leso.
La possibilità di rivolgersi all'Autorità non esclude naturalmente la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 700 del c.p.c. che disciplina i provvedimenti d'urgenza.
La mancata rettifica per notizia resa a mezzo stampa è disciplinata dall'art. 8 della legge 47 del 1948:
"Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata".
5. L'influenza della rettifica su successive condanne per diffamazione o al risarcimento del danno
Il diritto di rettifica, sancito dall'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 e dagli artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981, rappresenta uno strumento riparatorio sui generis. Esso tende, infatti, non ad accertare la verità oggettiva, bensì ad arricchire la notizia divulgata con una verità soggettiva cioè con l'interpretazione dei fatti che dà colui che si ritiene leso. La rettifica può influenzare la valutazione di un eventuale risarcimento del danno, senza escluderlo.
Una rettifica tempestiva e dotata di equivalente capacità informativa rispetto al testo rettificato avrà una forte influenza sulla determinazione del quantum risarcitorio.
La commissione giustizia della Camera dei deputati è da tempo a lavoro su un progetto di legge di riforma della disciplina del reato di diffamazione: il testo potrebbe giungere ad una prima approvazione parlamentare entro l'anno.
Tra le principali innovazioni contenute nel progetto dall'onorevole Isabella Bertolini figurano:
- l'esclusione della pena detentiva;
- un tetto di 25.000 euro ai risarcimenti;
- il divieto di sanzioni superiori ai 1.500 euro se la diffamazione è prontamente rettificata.
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