L'articolo 21 della Costituzione Italiana del 1947 tutela libertà di espressione del pensiero a mezzo della parola, dello scritto e di ogni altro mezzo di diffusione. Nell'ampio concetto di espressione del pensiero tutelato dal art. 21 vanno racchiuse la libera manifestazione di idee, di pensieri, di opinioni e anche di informazioni o notizie, cioè di cronaca e informazione attraverso i media.
La libertà di informazione, anche se costituzionalmente tutelata, può tuttavia confliggere con altri valori tutelati dalla nostra carta fondamentale.
L'unico limite esplicito alla libertà di diffondere notizie citato dall'art. 21 è quello del buon costume, ma si può desumere dalla Costituzione (art. 2 e 3) che numerosi altri valori di rilevanza costituzionale possono porre dei limiti al diritto di cronaca.
Tra i conflitti più frequenti vi è quello tra il diritto ad informare e i diritti della personalità, quali quelli all'onore o alla riservatezza. Tale scontro tra valori costituzionalmente tutelati si sostanzia frequentemente nel reato diffamazione (articolo 595 del Codice Penale).
Il legislatore costituente non ha posto limiti espliciti alla libertà di espressione del pensiero, se non quello del buon costume (art. 21 della Costituzione). La Corte Costituzionale nella sent. n. 120 del 28.11.1968 ha poi ribadito che "la libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazione se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni ed interessi fatti oggetto di protezione costituzionale". Questa sentenza ha quindi sancito la totale riserva di legge per qualsiasi limite da porre alla libertà di espressione.
Il reato di diffamazione, così come codificato dall'art. 595 del Codice penale, configura una tra le più frequenti di queste limitazioni.
Il giudice chiamato a valutare la sussistenza del reato di diffamazione da parte di un giornalista ai danni di una persona, dovrà quindi valutare con ragionevolezza il bilanciamento tra il diritto di cronaca (diritto ad informare e diritto ad essere informati) e il diritto al rispetto della reputazione.
Su tale interpretazione pesano diversi fattori:
- la notorietà del personaggio ricorrente e l'utilità sociale delle informazioni che lo riguardano;
- la verità di tali informazioni: nonostante l'orientamento espresso dalla Cassazione (Cass. pen. sez. un. del 30 giugno 1984), gran parte della giurisprudenza ha ritenuto sufficiente a provare la sussistenza della scriminante del diritto di cronaca la verità putativa. E' questo un concetto relativo di verità, legato alla diligenza del giornalista. Può considerarsi verità putativa quella versione dei fatti ricostruita con la massima accuratezza e diligenza, rispetto alle fonti disponibili nel momento della ricostruzione;
- la continenza, ossia la forma misurata e non eccedente nell'offesa gratuita dell'esposizione dei fatti.
Deve altresì considerarsi che in numerosi casi di diffamazione la giustizia civile supplisce a quella penale. Il nostro ordinamento non impedisce infatti al danneggiato che decida di non esercitare il diritto di querela e di no adire quindi le vie penali, di farsi valere in sede civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito. La diffamazione infatti costituisce un comportamento illecito anche non tenendo conto della sanzione particolare prevista dal diritto penale.
Inoltre per i reati a mezzo stampa, l'art. 11 della legge n. 47 del 1948 sottolinea specificamente la responsabilità civile, in solido, degli autori del reato, del proprietario della pubblicazione e dell'editore.
Ulteriore conferma della percorribilità della via civile e della capacità del giudice civile di irrogare sanzioni aventi natura, non meramente reintegratrice, ma anche afflittiva, proviene dall'art. 12 della stessa legge sulla stampa. In questo articolo, infatti, oltre al risarcimento, previsto ai sensi dell'articolo 185 del C.p., viene data la possibilità al diffamato di chiedere una riparazione pecuniaria commisurata all'offesa.
Il diritto di rettifica, sancito dall'articolo 8 della legge sulla stampa n. 47 del 1948 e dagli artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981, rappresenta uno strumento riparatorio sui generis. Esso tende, infatti, non ad accertare la verità oggettiva, bensì ad arricchire la notizia divulgata con una verità soggettiva cioè con l'interpretazione dei fatti che dà colui che si ritiene leso. La rettifica può influenzare la valutazione di un eventuale risarcimento del danno, senza escluderlo.
Una rettifica tempestiva e dotata di equivalente capacità informativa rispetto al testo rettificato avrà una forte influenza sulla determinazione del quantum risarcitorio.
La commissione giustizia della Camera dei deputati è da tempo a lavoro su un testo che dovrebbe riformare la disciplina del reato di diffamazione, che potrebbe essere votato entro l'anno.
Tra le principali innovazioni proposte dal testo elaborato dall'onorevole Isabella Bertolini:
- esclusione della pena detentiva;
- tetto di 25.000 euro ai risarcimenti;
- divieto di sanzioni superiori ai 1.500 euro se la diffamazione è prontamente rettificata.