Diritto Utile Argomento: Persona (diritti)/In genere Autore: Germano Palmieri

CORSO DI DIRITTO PUBBLICO - I SOGGETTI DEL DIRITTO - LE PERSONE FISICHE


9.1 - Presentazione

Destinatari del diritto nelle sue varie forme, o, per usare un'espressione più tecnica, soggetti del diritto, sono le persone.

Occorre distinguere a questo proposito le persone fisiche dalle persone giuridiche. Delle persone giuridiche tratteremo nel prossimo capitolo, mentre delle persone fisiche ci accingiamo a dire.

Per persona fisica s'intende (art. 1 e segg. c.c.) l'uomo (o la donna) nato vivo. Per accertare, nei casi dubbi, se una persona è nata viva ( in alcune situazioni la circostanza potrebbe avere delle conseguenze giuridiche di notevole peso: si pensi a un'eredità), si procede alla docimasia, un accertamento sanitario inteso a stabilire se il neonato, sia pure per poco, ha respirato dopo la nascita. La persona nata viva acquista la capacità giuridica (infra, 9.2).

I genitori, entro dieci giorni dalla nascita, devono fare la dichiarazione di nascita all'ufficio di stato civile territorialmente competente, esibendo un certificato sanitario a riprova dell'evento, e quest'organo redigerà il relativo atto di nascita, inserendovi gli estremi di legge: data e luogo di nascita, generalità, sesso ecc. La dichiarazione tardiva viene punita con la sanzione amministrativa da 2 a 5 euro.

Alla nascita della persona è interessato anche il diritto penale, che prevede a riguardo due possibili reati.

Il primo è la soppressione di stato, che si realizza quando, mediante l'occultamento di un neonato, se ne sopprime lo stato civile, ossia non se ne denuncia la nascita al Comune; si punisce con la reclusione da tre a dieci anni (1).

Il secondo reato è l'alterazione di stato; lo commette chi, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile: si pensi alla madre che sostituisce il proprio figlio, affetto da una malformazione, con quello di un'altra puerpera. Si punisce anche in questo caso con la reclusione da tre a dieci anni; una pena maggiore è prevista per chi, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità: come nel caso di due coniugi che denuncino come proprio il figlio di un'amica nubile per evitarle uno scandalo.

La legge accorda una certa protezione anche al nascituro, ossia alla persona concepita ma non ancora nata, conferendogli la possibilità di acquistare determinati diritti (per es. i beni oggetto di una successione o di una donazione), a patto, però, che nasca vivo: così, Tizio può fare una donazione in favore del figlio di Caio, concepito ma non ancora nato, ma questi diventerà proprietario dei beni solo se ed in quanto nascerà vivo (2).

Per altro verso, del nostro ordinamento giuridico fa parte la L. 22/5/1978, n. 194, che prevede possa farsi luogo all'interruzione della gravidanza (aborto), sia pure nel rispetto di particolari formalità e cautele.


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(1) Alla soppressione di stato si contrappone la supposizione di stato, consistente nel far figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente; si applica la stessa pena prevista per la soppressione di stato.


(2) Addirittura, si può disporre per testamento (ma analoga possibilità è prevista per la donazione) in favore di chi, non ancora concepito, sia figlio di persona vivente al momento della morte del testatore. Anche in questo caso l'acquisto del diritto è subordinato alla condizione che la persona nasca viva.

9.2 - Capacità giuridica e capacità di agire

Come già detto, alla persona nata viva spetta la capacità giuridica (detta anche personalità), intendendosi per capacità giuridica l'attitudine di un soggetto ad essere titolare di diritti e di obblighi.

Diversa dalla capacità giuridica è la capacità di agire, ossia l'attitudine di un soggetto a curare i propri interessi; una cosa, quindi, è l'idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e di obblighi, altra cosa, invece, è l'idoneità a tutelare i propri interessi: un neonato, per fare un esempio, può essere titolare di un patrimonio immenso (ha, quindi, la capacità giuridica), ma non può certo gestirlo (non ha pertanto la capacità di agire).

La capacità di agire, in considerazione dell'impegno richiesto nel titolare, si acquista al compimento della maggiore età, fissata com'è noto in diciotto anni. Alcuni atti, comunque, possono essere compiuti anche prima: così, ricorrendo i gravi motivi previsti dalla legge, si può contrarre matrimonio avendo compiuto i 16 anni. Per altri atti, al contrario, è necessaria un'età maggiore: è il caso, per esempio, di chi aspira a presentarsi candidato alle elezioni politiche, occorrendo rispettivamente 25 e 40 anni, a seconda che si tratti di Camera dei deputati o di Senato della Repubblica.

Il minore dev'essere sostituito dal genitore o dal tutore (1), fatta salva l'ipotesi dell'emancipazione (infra).

Oltre che dall'età la capacità di agire può essere limitata da infermità più o meno gravi, avendosi, a seconda dei casi, gli istituti giuridici dell'interdizione giudiziale e dell'inabilitazione.

Altre cause limitatrici della capacità di agire sono il fallimento e le condanne penali (quest'ultimo caso dà vita all'istituto dell'interdizione legale). Trattiamo brevemente le varie ipotesi.

Si ha emancipazione (art. 390 c.c.) quando una persona, ricorrendo i presupposti di legge affinché vi si possa far luogo, contrae matrimonio in età compresa fra i 16 e i 18 anni. Il minore emancipato può compiere da solo tutti gli atti di ordinaria amministrazione (2), mentre per quelli di straordinaria amministrazione dev'essere assistito da un curatore; l'atto posto in essere, quindi, risulta dalla fusione di due volontà: quella del minore e quella del curatore.

Quanto all'infermità, a seconda che essa sia più o meno grave può dar luogo, come già detto, all'interdizione giudiziale e all'inabilitazione.

L'interdizione giudiziale (art. 414 e segg. c.c.) viene pronunciata dal giudice (3) nei confronti di chi, maggiorenne o minore emancipato che sia, si trovi in condizione di abituale infermità di mente, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi. Parimenti, possono essere interdetti il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se risulta che sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. L'interdetto giudiziale, nel compimento degli atti giuridici che lo riguardano (sempre, però, che ammettano la possibilità di essere compiuti da un'altra persona: si pensi a un contratto di vendita o di locazione), dev'essere sostituito da un tutore. Per gli atti che invece non ammettono rappresentanza -si pensi al matrimonio o al testamento-, all'incapacità dell'interdetto non si può ovviare in alcun modo.

Si fa, invece, luogo all'inabilitazione (art. 415 e segg. c.c.) quando una persona è affetta da infermità mentale non grave al punto da doversi procedere a interdizione giudiziale (4). All'infermità parziale di mente la legge equipara la prodigalità e l'abuso di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti, qualora espongano la persona e la sua famiglia a gravi pregiudizi economici; possono essere inabilitati anche il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente. L'inabilitato può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione dev'essere assistito dal curatore: la sua condizione, quindi, è analoga a quella del minore emancipato (retro).

Interdizione e inabilitazione sono situazioni d'incapacità definitiva o comunque duratura. Diversa è l'incapacità naturale, intendendosi per essa la condizione d'incapacità d'intendere e di volere in cui si viene temporaneamente a trovare una persona normalmente padrona delle proprie azioni: si pensi agli effetti di una sbornia o di un narcotico.

Gli atti compiuti da soggetti incapaci sono annullabili, nel rispetto di formalità diverse a seconda che si tratti di persone interdette, inabilitate o minori di età, oppure che si trovassero in condizione d'incapacità naturale nel momento in cui l'atto fu compiuto: nel primo caso si può ottenere l'annullamento più facilmente perché i terzi potevano prendere visione delle condizioni in cui versava l'incapace, esaminando i registri dello stato civile, dai quali questa circostanza risulta; nel secondo caso, invece, occorre dimostrare che dall'atto di cui si chiede l'annullamento deriva un grave pregiudizio all'autore, o, se si tratta di un contratto, che la controparte era in mala fede.

Quanto al fallimento, esso produce una serie di limitazioni alla capacità di agire del fallito: così, fra l'altro, egli viene privato dell'amministrazione dei suoi beni, perde la capacità processuale relativamente ai rapporti inerenti all'attività svolta, perde l'elettorato attivo e passivo e non è ammesso a frequentare le borse.

Al fallito, nei rapporti che ammettono questa possibilità, si sostituisce il curatore del fallimento.

E veniamo all'interdizione legale. Questo tipo d'interdizione (art. 32 c.p.), come la stessa espressione suggerisce, deriva direttamente dalla legge, segnatamente dal fatto che una persona sia stata condannata all'ergastolo o a un periodo di reclusione superiore ai cinque anni. Verificandosi taluna di queste ipotesi, il condannato si viene a trovare nell'impossibilità di esercitare alcuni diritti, variabili a seconda della gravità della condanna: il condannato all'ergastolo, per esempio, può fare testamento, può contrarre matrimonio ma perde la potestà sui figli.

L'interdizione legale è una pena accessoria (5) e la sua durata è pari a quella della pena principale.

L'interdetto legale, al pari dell'interdetto giudiziale, dev'essere sostituito da un tutore.

La L. 9/1/2004, n. 6, ha introdotto l'amministrazione di sostegno, un istituto giuridico che si prefigge di fornire assistenza alle persone che, a causa di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, non sono dotate, in tutto o in parte, dell'autonomia occorrente all'espletamento delle funzioni della vita quotidiana; si tratta quindi di una condizione meno grave di quelle che possono dar luogo a interdizione giudiziale o a inabilitazione, e che può intervenire anche qualora siano venuti meno i presupposti che avevano dato luogo all'interdizione giudiziale o all'inabilitazione Su ricorso dello stesso interessato (anche se minore, interdetto o inabilitato), o di taluno degli altri soggetti indicati dalla legge (per es. coniuge, persona stabilmente convivente, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo), il giudice tutelare nomina un amministratore di sostegno nella persona designata dallo stesso interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, o, in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi, scegliendolo preferibilmente fra le persone indicate dalla legge: per es. coniuge non legalmente separato, persona stabilmente convivente, padre, madre. Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno, e può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario e deve tempestivamente informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso: nel qual caso sarà il magistrato ad assumere gli opportuni provvedimenti. L'amministratore di sostegno, che può essere revocato dal giudice, non e' tenuto a continuare nell'incarico oltre dieci anni, tranne che si tratti del coniuge, di persona stabilmente convivente, di ascendente o di discendente. L'amministrazione di sostegno cessa, sempre con provvedimento del giudice, quando siano venuti meno i presupposti che l'avevano consigliata.


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(1) Il tutore viene nominato dal giudice tutelare (ossia dal magistrato istituito presso ogni Tribunale con il compito di adottare i provvedimenti riguardanti la tutela e la curatela delle persone, e di dare pareri in materia al Tribunale nei casi in cui la competenza spetti a quest'organo), qualora i genitori siano morti o non siano in grado di esercitare la potestà: si pensi a un'infermità di mente. Al tutore viene affiancato un protutore, che ne prende il posto nei casi in cui dovesse sorgere conflitto d'interessi fra lo stesso tutore e la persona della quale è stato chiamato a curare gli interessi.


(2) Come già visto in 6.2, ricordiamo che gli atti di ordinaria amministrazione sono quelli diretti alla conservazione di un patrimonio o all'impiego dei suoi frutti, mentre sono atti di straordinaria amministrazione quelli diretti alla trasformazione o all'alienazione (per es. vendita, donazione) del patrimonio.


(3) Competente è il Tribunale, che pronuncia la relativa sentenza su richiesta dei parenti fino al quarto grado, del coniuge, del Pubblico Ministero (per quest'organo vedi nota 1 a 18.4) o di taluno degli altri soggetti indicati dalla legge. Prima di pronunciarsi il Tribunale deve esaminare l'interdicendo per rendersi conto delle sue condizioni


(4) Anche il provvedimento di inabilitazione è di competenza del Tribunale, che lo emette su istanza dei soggetti e nel rispetto delle formalità di cui alla nota 3.


(5) Si chiamano pene accessorie le pene che, in alcuni casi, discendono automaticamente dal fatto che al condannato siano state inflitte una o più pene principali, vale a dire reclusione, arresto, multa e ammenda (per questi concetti, retro, nota 2 a 1.5). Sono pene accessorie per i delitti l'interdizione dai pubblici uffici, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'estinzione del rapporto d'impiego o di lavoro per i dipendenti pubblici. la decadenza o la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, e, appunto, l'interdizione legale. Sono pene accessorie per le contravvenzioni la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte e la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. E' pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Le pene accessorie possono essere perpetue e temporanee; quando sono temporanee e la legge non ne precisa la durata, limitandosi a fissare i limiti minimo e massimo, la pena accessoria ha la stessa durata della pena principale.

9.3 - I diritti della personalità

I diritti della personalità, come già detto in 4.3, sono conosciuti anche come diritti personalissimi e come tali spettano alla persona per il semplice fatto di esistere, indipendentemente da qualsiasi altro presupposto: essi, quindi, vengono riconosciuti sia al ricco che al povero, sia al neonato che alla persona matura.

I diritti della personalità -anche questo lo abbiamo anticipato in 4.3- sono intrasmissibili: essi, cioè, nascono e muoiono con la persona che ne è titolare.

Alcuni di essi sono tutelati dal diritto costituzionale: si pensi alla libertà di manifestazione del pensiero, alla libertà di riunione, alla libertà di culto.

Altri sono tutelati dal diritto penale: si pensi al diritto alla vita, all'integrità fisica, all'onore, cui la legge penale ricollega fra gli altri i reati di omicidio, percosse, ingiuria e diffamazione (1).

Altri, infine, sono tutelati dal diritto civile: si tratta del diritto al nome e del diritto all'immagine.

Per quanto riguarda il diritto al nome -il termine comprende sia il prenome che il cognome-, l'art. 7 c.c. prevede che la persona alla quale venga contestato il diritto all'uso del proprio nome, o che possa ricevere pregiudizio dall'uso fattone indebitamente da altri, possa chiedere al Tribunale sia la cessazione del fatto lesivo che il risarcimento degli eventuali danni sofferti. Il Tribunale può anche ordinare che la sentenza sia pubblicata su uno o più giornali: scopo di questo provvedimento, evidentemente, è concorrere a riparare, attraverso la notorietà della condanna, il pregiudizio sofferto dalla persona. L'azione può esse promossa anche da chi, pur non portando il nome contestato o indebitamente usato, abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne di essere protette: si pensi a un erede.

Nel rispetto delle formalità di legge è possibile cambiare le generalità. In particolare, chi vuole cambiare il cognome o aggiungere al proprio un altro cognome deve presentare al Prefetto della Provincia di residenza una domanda indirizzata al Ministero dell'interno, esponendo le ragioni della richiesta; se il Ministro dell'Interno ritiene di accogliere la richiesta provvede con decreto al termine di un "iter" che tralasciamo. Chi, invece, vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome, oppure cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al Prefetto della Provincia o a quello della Provincia in cui è ubicato l'ufficio dello stato civile in cui è custodito l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce, e sulla domanda provvede direttamente il Prefetto, anche qui al termine del previsto procedimento. In nessun caso, però, può essere chiesta l'attribuzione di cognomi d'importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo in cui egli risiede. I cambiamenti vengono ovviamente annotati nell'atto di nascita dell'interessato. La materia è stata ridisegnata da DPR 3/11/2000, n. 396.

La stessa tutela accordata al nome viene estesa allo pseudonimo, qualora abbia acquistato l'importanza del nome: si pensi al nome d'arte di un cantante.

Particolari disposizioni regolano il cambiamento delle generalità dei collaboratori di giustizia (meglio noti come pentiti), allo scopo di proteggerli da possibili rappresaglie da parte di coloro che essi hanno contribuito ad assicurare alla giustizia: fra l'altro il relativo procedimento è coperto da segreto d'ufficio.

Per quanto riguarda il diritto all'immagine (si pensi a una fotografia, a un ritratto, a una caricatura), l'effige della persona -dispone l'art. 10 c.c.- non può essere pubblicata o esposta se non ricorrendo le ipotesi previste dalla legge: si pensi al diritto di cronaca esercitato dai giornalisti. Qualora taluni violi questa disposizione l'interessato può ottenere, come nel caso del nome, sia la cessazione del fatto lesivo che il risarcimento degli eventuali danni. Si può agire, oltre che per tutelare l'immagine propria, anche per tutelare quella dei genitori, del coniuge e dei figli.


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(1) Commette il reato di ingiuria chi offende l'onore o il decoro di una persona presente (lo stesso dicasi se il fatto avviene per telefono o per lettera); si punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro. E' invece imputabile di diffamazione chi, in assenza dell'interessato, ne offende la reputazione comunicando con più persone, almeno due, anche separatamente; si punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro (la pena è aggravata se il fatto è commesso a mezzo stampa).

9.4 - La sede della persona fisica

Il diritto (art. 43 e segg. c.c.), allo scopo di agevolare la localizzazione delle persone, prevede dei precisi punti di riferimento, tecnicamente rispondenti ai nomi di residenza, domicilio e dimora.

La residenza è il luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale e coincide praticamente con il Comune in cui essa vive abitualmente. La residenza viene annotata in un apposito registro custodito in Comune e la persona che intende trasferirsi deve darne comunicazione sia al Comune che abbandona sia a quello in cui ha deciso di stabilirsi (1).

Il domicilio è il luogo cui fanno capo tutti o parte degli affari di una persona, avendosi, a seconda dei casi, il domicilio generale e il domicilio speciale.

Il domicilio può inoltre essere volontario, elettivo e legale. Il domicilio volontario è quello scelto liberamente dalla persona; il domicilio elettivo (dal latino eligere, che significa scegliere) è anch'esso frutto di libera scelta ma è limitato ad alcuni affari: come quando per le comunicazioni riguardanti una causa si elegge domicilio presso l'avvocato; il domicilio legale, infine, è necessariamente collegato a quello di un'altra persona: il minore, per esempio, ha il domicilio dei genitori.

Altra forma speciale di domicilio è il domicilio fiscale, che è quello che il Legislatore considera ai fini dell'adempimento, da parte del contribuente, dei suoi doveri fiscali; esso coincide per le persone fisiche con il Comune in cui esse hanno la residenza, e per le persone giuridiche (per il concetto di persona giuridica si veda il capitolo che segue) con il Comune in cui esse hanno la sede legale.

La dimora, infine, è il luogo in cui la persona si trova temporaneamente; la temporaneità, comunque, non va intesa in modo rigoroso, essendo dimora, per esempio, l'albergo nel quale la persona si trova per un periodo di ferie, e non il treno col quale effettua il viaggio per recarvisi.

Se taluno s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi (per es. garage, soffitta) contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi s'introduce clandestinamente o con inganno, si realizzano gli estremi del reato previsto dall'art. 614 c.p. (violazione di domicilio); lo stesso dicasi se taluno si trattiene nei luoghi suddetti contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi si trattiene clandestinamente o con inganno: come nel caso di chi, entrato con il consenso del proprietario, non si allontani una volta invitato a uscire. Si punisce con la reclusione fino a tre anni.

Il diritto prende in considerazione, a seconda dei casi, la residenza e il domicilio: così, se si vuole far causa a una persona ci si deve rivolgere, a parte possibili eccezioni, al giudice del luogo in cui essa risiede; il pagamento dei debiti aventi per oggetto una somma di denaro va fatto al domicilio del creditore; la successione a causa di morte si apre nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto; gli esempi potrebbero continuare.

Qualora residenza e domicilio siano sconosciuti, comunque, assume rilievo anche la dimora: per esempio ai fini della notifica (2).


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(1) Coloro che non hanno cambiato comportamento nonostante l'invito del Questore a tenere una condotta conforme alla legge, e che presentino particolare pericolosità, possono essere obbligati a soggiornare in un determinato Comune (cosiddetto soggiorno obbligato). Il soggiorno obbligato appartiene al novero delle misure di prevenzione, che sono provvedimenti restrittivi della libertà adottati dall'Autorità di Pubblica Sicurezza (o, su istanza, di questa, dall'Autorità Giudiziaria) nei confronti di quelle persone, indicate dalla legge, ritenute pericolose per la sicurezza o la moralità pubblica: per es. spacciatori di droga, sfruttatori della prostituzione, gestori di bische clandestine. Fra le altre misure di prevenzione rientrano la sorveglianza speciale, caratterizzata fra l'altro dall'obbligo di non uscire di casa prima di una cert'ora e di non rincasare dopo una cert'ora, e il foglio di via obbligatorio, un documento col quale il Questore dispone che la persona in esso indicata torni nel Comune di residenza; esso contiene la proibizione di ritornare nel Comune dal quale si viene allontanati, senza preventiva autorizzazione oppure per un periodo non superiore a tre anni (il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi).


(2) La notifica viene generalmente curata dall'ufficiale giudiziario, uno degli organi ausiliari del giudice. Essa si sostanzia nella consegna al destinatario di una copia conforme dell'atto da notificare, effettuata di persona o per posta; l'avvenuta notifica viene certificata dall'ufficiale giudiziario mediante una relazione di notifica apposta sia in calce all'originale (da restituire a chi ha chiesto la notifica) sia in calce alla copia dell'atto consegnata a mani o spedita per posta.

9.5 - Scomparsa, assenza e morte presunta

Con la morte la persona fisica cessa di esistere per il mondo e per il diritto. I congiunti -o, se il decesso è avvenuto in ospedali, cliniche e simili, il direttore- devono, entro 24 ore dall'evento, fare la dichiarazione di morte all'ufficiale di stato civile territorialmente competente, che redigerà l'atto di morte inserendovi gli estremi di legge: data e ora del decesso, generalità del defunto, sesso ecc.

L'ufficiale di stato civile, ad evitare possibili casi di morte apparente, non può autorizzare la sepoltura prima che siano trascorse 24 ore dal decesso (non mancano però le eccezioni: per es. nei casi di morte dovuta a malattia infettiva) e senza che venga esibito un certificato medico di morte.

Nei casi in cui, essendo decedute più persone nello stesso incidente, può avere conseguenze giuridiche stabilire chi sia morto prima, sia pure di poco (per es. ai fini successori), e non si riesca ad accertare la successione dei decessi, si presume (art. 4 c.c.) che le persone siano morte tutte nello stesso istante: ciò che si dice presunzione di commorienza (dal latino cum mori, che significa morire insieme).

Alla morte è equiparata la morte presunta (infra).

Può accadere che una persona faccia perdere le proprie tracce; scattano allora gli istituti giuridici della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta.

Quando una persona non dà più notizie di sé (art. 48 e segg. c.c.) si ha la scomparsa, e chiunque ne abbia interesse può rivolgersi al Tribunale affinché disponga circa l'amministrazione dei beni dello scomparso, anche attraverso la nomina di un curatore.

Se la mancanza di notizie si protrae per almeno due anni gli interessati possono chiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza, in seguito alla quale gli aventi diritto vengono immessi nel possesso temporaneo dei beni dell'assente; essi, cioè, possono compiere, in ordine ai beni, tutti gli atti di ordinaria amministrazione -per es. percepirne i frutti-, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del Tribunale. Se c'è un testamento viene aperto e le sue disposizioni attuate, altrimenti i beni dell'assente andranno alle persone indicate dalla legge (cosiddetta successione legittima).

Per essere immessi nel possesso temporaneo dei beni occorre però farne l'inventario e prestare cauzione: ciò allo scopo di tutelare le ragioni dell'interessato qualora dovesse farsi vivo.

Decorsi almeno dieci anni dal giorno in cui la persona ha cessato di dare notizie di sé, e dopo le eventuali dichiarazioni di scomparsa e di assenza, gli interessati (art. 58 e segg. c.c.) possono chiedere al Tribunale una dichiarazione di morte presunta, i cui effetti sono in tutto simili a quelli della morte vera e propria: il patrimonio del presunto morto, per esempio, passa agli aventi diritto e l'eventuale matrimonio si considera sciolto. Se però il presunto morto riappare, ha diritto alla restituzione del patrimonio nelle condizioni in cui si trova e il matrimonio eventualmente contratto dal coniuge è annullabile: gli eventuali figli nati dal secondo matrimonio, però, si considerano legittimi.

La sentenza di morte presunta, qualora la scomparsa della persona sia avvenuta in circostanze tali da farne ragionevolmente presumere la morte -si pensi a un naufragio-, può essere pronunciata anche prima che siano decorsi dieci anni dall'ultima notizia. In ogni caso essa viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale e su almeno due giornali.

9.6 - I registri dello stato civile

Alcuni fra gli eventi più importanti dei quali è protagonista la persona fisica vengono puntualmente e minuziosamente annotati in appositi registri, i registri dello stato civile (1), i cui atti, detti atti dello stato civile, sono pubblici, ossia chiunque ne può prendere visione (2): si tratta, in particolare, della nascita, della cittadinanza, del matrimonio e della morte.

I registri dello stato civile vengono tenuti in ogni Comune a cura del Sindaco in veste di ufficiale di stato civile, o, come meglio si dice, in qualità di ufficiale di Governo (3).

Nei registri suddetti, oltre agli eventi dai quali prendono il nome, vengono annotati anche taluni altri fatti previsti dalla legge; così, nel registro di nascita vengono annotati anche i provvedimenti di assenza e di morte presunta, nel registro di cittadinanza vengono registrati anche i trasferimenti di residenza, nel registro di matrimonio viene annotato anche l'eventuale scioglimento di questo vincolo.

Le annotazioni effettuate nei registri dello stato civile rivestono la forma dell'atto pubblico, intendendosi per atto pubblico un documento redatto nel rispetto delle formalità previste dalla legge (per es. presenza di testimoni) da un notaio o da altro pubblico ufficiale, e l'ufficiale di stato civile è appunto pubblico ufficiale (per questo concetto v. 23.3).

Nel 1978, in attuazione di una convenzione internazionale, è stato introdotto il libretto di famiglia internazionale. Si tratta di un documento che gli sposi possono chiedere all'atto della celebrazione del matrimonio, o in un secondo tempo, nel quale vengono via via annotate alcune delle vicende alle quali è interessata la famiglia: per es. nascita di un figlio, adozione di un bambino. Scopo del libretto di famiglia è contribuire a snellire il lavoro degli uffici dello stato civile: le certificazioni contenute nel libretto, infatti, hanno la stessa validità degli estratti di stato civile.


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(1) Il termine deriva dal latino status, che significa condizione, posizione, per cui stato civile è la condizione del cittadino nell'ambito della comunità, condizione risultante da una serie di elementi: per es. generalità, età, sesso, professione.


(2) Ciò che avviene attraverso la richiesta, e il conseguente rilascio, di certificati ed estratti (l'estratto, a differenza del certificato che si limita a riportare gli estremi essenziali di un atto, ne riproduce integralmente o quasi il contenuto). Competente a rilasciare questi documenti è l'ufficio anagrafe (anagrafe deriva dal greco e significa registrazione) istituito presso ogni Comune sotto la direzione del Sindaco. Il cittadino è comunque ammesso a produrre, in sostituzione del certificato, una dichiarazione, debitamente sottoscritta, attestante le stesse circostanze che possono essere oggetto di certificato: ciò che si dice autocertificazione.


(3) Caratteristica del Sindaco è, come vedremo in 28.3, quella di operare in duplice veste: in qualità di organo dell'amministrazione diretta periferica (appunto come ufficiale di Governo) e in qualità di organo di quel particolare ente autarchico territoriale che è il Comune.





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